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Emilia, deliberazione n. 18 – Personale assunto per frazione d’anno precedente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di effettuare una spesa di personale nel 2013 i cui riflessi determineranno nel 2014, in termini assoluti, una spesa di personale complessiva superiore a quella registrata nel 2013.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 18/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno ricordato che gli enti sottoposti al patto di stabilità hanno l’obbligo di ridurre la spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (art. 1, comma 557, legge 296/2006), mentre tutti gli enti locali (siano o meno assoggettati al patto) possono assumere nuovo personale purché il rapporto di incidenza della spesa di personale su quella corrente sia inferiore al 50%.

Secondo l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione 27/2013, le assunzioni programmate ma non effettivamente attuate non possono incrementare virtualmente la spesa dell’anno di riferimento, ai fini del rispetto dei vincoli imposti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Allo stesso modo le assunzioni attuate dal comune solo limitatamente agli ultimi mesi dell’anno dovranno essere conteggiate solo per gli importi effettivamente sostenuti, senza possibilità di computo (ai fini del rispetto delle norme limitative della spesa in termini assoluti di personale) del cd. effetto di trascinamento e cioè dell’importo complessivo annuale necessario a mantenere in servizio il personale assunto e pagato solo per un periodo inferiore a quello annuale.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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