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Appalti: c’è responsabilità precontrattuale in caso di revoca per esigenze di bilancio


In caso di revoca di procedura di gara, già conclusasi con l’aggiudicazione provvisoria, per criticità economiche dell’ente, preesistenti o comunque conoscibili o prevedibili, si configura responsabilità precontrattuale della p.a.

La responsabilità precontrattuale, infatti, ha la sua fonte non negli obblighi derivanti dal contratto (non concluso), ma dalla violazione del dovere di buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.).

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 467 del 31 gennaio 2014, con la quale ha confermato la decisione del Tar che aveva condannato una stazione appaltante al risarcimento del danno in relazione alla mancata aggiudicazione di un appalto.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva deliberato di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara a causa di una difficile situazione economica dell’ente stesso (mancanza di liquidità), nonché per l’antieconomicità e non sostenibilità finanziaria dell’operazione.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che il recesso, ancorché legittimo, può dar luogo a responsabilità precontrattuale qualora il comportamento dell’amministrazione violi le regole di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. (in tal senso, Consiglio di Stato, sentenza n. 5282/2012)

La “buona fede” deve essere intesa in senso oggettivo, non soggettivo e psicologico.

Anche un comportamento oggettivamente colposo (ossia non intenzionalmente ingannevole) può configurare assenza di buona fede.

 


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