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Liguria, deliberazione n. 9 – Previdenza integrativa PM: non ha natura retributiva


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione e applicazione dei commi 1 e 2 bis dell’articolo 9 del d.l. 78/2010, che dispongono limiti di spesa in materia di personale.

In particolare, l’ente ha chiesto se la spesa sostenuta per le forme di previdenza integrativa a favore del personale della Polizia Municipale, ai sensi dell’articolo 208, comma 4, lett c) del d.lgs. 285/1192, debba essere ricompresa tra le risorse che vanno a costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 9/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 febbraio, hanno ribadito che le prestazioni previdenziali non hanno funzione retributiva.

Pertanto, le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa di cui all’art. 208 del Codice della strada “non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, pertanto, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all’art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del d.l. 78/2010” (Sez. Contr. Lombardia delibera 271/2013).

Tali spese, tuttavia, dovranno essere considerate ai fini del rispetto del principio di riduzione tendenziale della spesa di personale, del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente e dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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