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Concessioni di servizi pubblici: tra principi e disposizioni


Il dovere di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione in capo alle imprese raggruppate, sancito dall’articolo 37, comma 13, del d.lgs. 163/2006, non esprime un principio generale del Trattato e della disciplina dei contratti a tutela della correttezza del procedimento, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, e, pertanto, non si applica ad una selezione per la scelta del concessionario di un pubblico servizio.

Questo il principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 30 gennaio 2014.

Secondo il terzo comma dell’articolo 30, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

Pertanto, mentre trovano applicazione i principi generali desumibili dal Trattato ovvero dalla disciplina dei contratti pubblici di appalto, viceversa non si applicano tout court le disposizioni del d.lgs. 163/2006.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la regola del parallelismo tra le quote di partecipazione ed esecuzione, oggi imposta per i soli appalti di lavori, non esprime alcun principio ma si esaurisce completamente all’interno della sfera di interessi della stazione appaltante.

Sempre in materia di norme applicabili alle concessioni di servizi si ricorda che l’Adunanza Plenaria, con la precedente sentenza 13/2013, ha chiarito che le regole contenute nell’articolo 84 sui “tempi” della formazione e sulla “regolare composizione” della commissione giudicatrice, devono ritenersi espressione di principio generale del codice e, dunque, applicabili, ai sensi dello stesso articolo 30, anche alle concessioni di servizi pubblici.

 


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