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Umbria, deliberazione n. 136 – Assunzioni categorie protette


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di un dipendente appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, in particolare chiedendo se tale assunzione, rientrando nella quota d’obbligo, sia sottratta dai vincoli assunzionali e limitazioni della speda di personale.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 136/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 gennaio 2014, hanno ribadito che la legislazione speciale in materia di assunzioni di categorie protette di lavoratori prevale sulle previsioni che hanno posto vincoli e divieti di assunzione (principio affermato dalla giurisprudenza e confermato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che, con le linee guida approvate ai fini del controllo di cui all’articolo 1, commi 166 e seg. della legge finanziaria 2006, ha escluso le spese per le categorie protette dal calcolo delle spese di personale, nei limiti della copertura della quota d’obbligo, ai fini della verifica dei limiti di cui all’articolo 1, comma 557 e comma 562 della legge 296/2006).

Tale deroga è dovuta al fatto che la norma tutela diritti costituzionalmente rilevanti.

La Corte ha tuttavia precisato che “l’obbligo di assunzione di personale rientrante nelle categorie protette non esime l’Ente dall’adottare, attraverso una corretta programmazione del fabbisogno del personale, tutte le misure idonee ad adempiere al rispetto dell’ulteriore disciplina pubblicistica in materia di spesa di personale”.

Si ricorda che tale principio ha subito dei temperamenti.

Infatti, come chiarito dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 25/2013, le Provincie, stante il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nelle more del processo di riduzione/razionalizzazione delle medesime posto dall’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012, non possono assumere neppure lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d’obbligo di cui alla legge 68/99.

Da ultimo è intervenuto il d.l. 101/2013 che all’articolo 7, comma 6, ha previsto l’obbligatorietà di tali assunzioni, le quali derogano ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

 


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