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Lombardia, deliberazione n. 15 – Convenzione gestione impianto natatorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di partecipare ad una convenzione per la gestione di un centro natatorio di cui l’ente è comproprietario insieme ad altri cinque comuni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 15/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno evidenziato che il divieto di istituire “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica” contenuto nell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, è stato abrogato dall’articolo 1, comma 562, lett. a), della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

A tal proposito, si ricorda quanto chiarito dalla sez. contr. Lombardia, nella deliberazione n. 483/2013, secondo cui la convenzione di cui all’articolo 30 del Tuel non implica la creazione di un organismo, ma solo la regolamentazione attraverso una forma convenzionale di rapporti tra enti locali.

Pertanto, non avrebbe comunque rilevato il divieto contenuto nell’articolo 9 comma 6 del d.l. 95/2012.

Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 verrà pubblicato su UNIVERSOPA di gennaio.

 


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