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Lombardia, deliberazione n. 483 – Gestione del servizio rifiuti


Un sindaco ha formulato due quesiti, in particolare chiedendo se:

 sia possibile continuare a detenere la partecipazione in una società in house, alla quale è affidata in via diretta la gestione del servizio rifiuti (inteso come raccolta e smaltimento);

 se l’ente possa stipulare con altri comuni una convenzione ex art. 30 TUEL per la funzione della “gestione rifiuti” di cui all’art. 14, comma 24 lett. f), l. n. 122/2010 (intesa nella più ampia accezione di organizzazione del servizio e riscossione dei relativi tributi).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 483/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre, hanno chiarito che spetterà all’ente valutare, alla luce dello statuto, del contratto di servizio e dell’attività espletata dalla società, se la stessa sia qualificabile come “società di interesse generale” o come “società strumentale”.

Ciò al fine di individuare non solo la normativa che regola l’affidamento del servizio alla società ma anche i vincoli di finanza pubblica posti in materia di istituzione e mantenimento degli organismi partecipati.

Infatti, se la società svolge un servizio di interesse generale l’ente locale “socio”, in ragione della classe demografica di appartenenza, soggiace agli obblighi di dismissione e ai limiti di costituzione posti dall’articolo 14, comma 32, della legge 122/2010.

Al contrario, se la società è qualificabile come “società strumentale” trovano applicazione non solo i vincoli di finanza pubblica posti dal comma 32 in tema di istituzione e mantenimento di organismi societari, bensì si aggiungono anche quelli previsti dall’articolo 4 del d.l. 95/2012 secondo cui entro il 31/12/2013, devono essere sciolte le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito, nell’anno 2011, un fatturato da prestazione di servizi a favore delle PA socie superiore al 90% del totale. Alternativamente è necessario procedere all’alienazione, entro il 30/06/2013, con procedure di evidenza pubblica, dell’intera partecipazione, nonché alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 01/01/2014 (art. 4 comma 1).

Scaduti i predetti termini, ove l’amministrazione non proceda né allo scioglimento né all’alienazione delle partecipazioni, le predette società strumentali non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi, né fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari (comma 2).

Relativamente al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che “il quadro normativo da un lato impone agli enti locali di associarsi per svolgere alcune funzioni fondamentali, dall’altro lato vieta a ciascuno Comune di partecipare a più convenzioni o a più unioni o a un’unione e contemporaneamente ad una convenzione per svolgere una medesima funzione”.

Tuttavia, l’obbligo di gestione associata delle funzioni non preclude al Comune associato di partecipare ad un organismo societario per l’erogazione di un servizio pubblico, purché ciò avvenga nel rispetto degli obblighi di dismissione e dei limiti di costituzione posti dall’articolo 14, comma 32, della legge n. 122/2010.

I magistrati contabili, infine, hanno chiarito che la convenzione di cui all’articolo 30 del Tuel non implica la creazione di un organismo, ma solo la regolamentazione attraverso una forma convenzionale di rapporti tra enti locali.

Pertanto, non rileva l’articolo 9 del d.l. 95/2012 che attiene alla soppressione o all’accorpamento di “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica”.

 


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