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Autonomie, deliberazione n. 2 – Società: legittimo trasformarla in azienda speciale


La sezione regionale di controllo del Piemonte, con deliberazione 365/2013, ha rimesso alla sezione Autonomie una questione di massima in merito alla possibilità di procedere alla trasformazione eterogenea di una società di capitali, che gestisce un servizio pubblico di rilevanza economica, in azienda speciale consortile.

I magistrati contabili della Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 2/2014, pubblicata sul sito il 23 gennaio, hanno chiarito che l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali, che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico), in azienda speciale consortile è legittima, in quanto è compatibile sia con le norme civilistiche, essendo entrambi organismi dotati di patrimonio separato rispetto ai soci, a garanzia dei terzi e dei creditori, e con le disposizioni pubblicistiche.

Inoltre, i magistrati contabili, dopo aver richiamato l’evoluzione legislativa, hanno ritenuto ormai implicitamente abrogato l’articolo 35, comma 8, della legge 448/2001.

Infine, considerando i vincoli disciplinati dalla legge di stabilità 2014 nei confronti di istituzioni e aziende speciali, secondo la sezione delle Autonomie, non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell’istituto dell’azienda speciale per scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica.

Pertanto, è legittima la trasformazione di una società di capitali in azienda speciale. Certamente, la decisione dell’ente locale di procedere alla trasformazione deve essere corredata da un’attività di revisione economica-patrimoniale (c.d. due diligence) della società trasformanda, a garanzia dei terzi e dell’ente che istituisce l’azienda speciale.

Infine, i magistrati contabili hanno chiarito che a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 9, comma 6, d.l. 95/2012, ad opera dell’art. 1, comma 562, della legge di stabilità 2014, è altresì “consentita la liquidazione di una società di capitali e la costituzione ex novo di un’azienda speciale”.

Per completezza, i magistrati contabili hanno osservato che, nel periodo di vigenza della norma, il divieto poteva essere considerato non assoluto, alla luce dell’interpretazione offerta dal Giudice delle leggi con la sentenza costituzionale 24 luglio 2013, n. 236.

Per un approfondimento, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali”, a cura della dott.ssa Federica Caponi.

 


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