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Piemonte, deliberazione n. 418 – Fondo risorse decentrate integrative


Un sindaco ha chiesto se possano ritenersi escluse dal divieto di incremento della parte variabile del fondo incentivante le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali gli incentivi di progettazione previsti dal d.lgs. 163/2006 e gli incentivi previsti per gli avvocati.

L’ente ha inoltre chiesto se gli incentivi derivanti dal recupero ICI, coperti anch’essi da riserva di legge, siano soggetti alla decurtazione in quanto “risorse aggiuntive”, nello stesso modo delle risorse di cui all’articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL del 1° aprile 1999 del personale del comparto.

L’ente ha premesso di non aver rispettato il patto di stabilità in relazione all’esercizio 2010 e che nel 2012 il Consiglio comunale ha dichiarato lo stato di dissesto.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 418/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 gennaio 2014, hanno ricordato che l’articolo 40, comma 3 quinquies, del d.lgs. 165/2001 subordina la destinazione, da parte degli Enti locali, di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a due tipologie di limiti:

• da un lato, quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale;

• dall’altro lato, quelli derivanti dai limiti alla spesa di personale contenuti nelle vigenti disposizioni e dal rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.

Secondo i magistrati contabili, per individuare le voci da escludere o meno al fine della composizione del Fondo delle risorse decentrate integrative del comparto e della dirigenza, sono applicabili i principi espressi dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la delibera 51/2011 sulla portata dei vincoli introdotti dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

Pertanto, “gli incentivi alla progettazione ex D.lgs. n. 163/2006 e quelli per remunerare le prestazioni professionali dell’avvocatura interna, come sono esclusi dal tetto del Fondo accessorio determinato dall’art. 9, comma 2 bis sopra citato, così devono ritenersi da escludere dal divieto d’incremento della parte variabile del Fondo accessorio del comparto e della dirigenza derivante dal disposto dell’art. 40, comma 3 quinquies, del D.lgs. n. 165/2001.

Al contrario, gli incentivi derivanti dal recupero ICI, come sono inclusi nel calcolo del tetto massimo del Fondo accessorio ex art. 9, comma 2 bis sopra citato, così devono ritenersi soggetti al divieto di incremento della parte variabile del Fondo accessorio del comparto e della dirigenza derivante dal disposto dell’art. 40, comma 3 quinquies, del D.lgs. n. 165/2001”.

 


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