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Autonomie, deliberazione n. 26 – Riduzione spesa mobili e arredi


La sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione 296/2013, ha rimesso alla sezione Autonomie una questione di massima in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), relativo alla riduzione della spesa per mobili ed arredi.

In particolare, è stato chiesto se sia possibile conseguire l’obiettivo di riduzione delle spese per mobili e arredi mediante la gestione unitaria e consolidata dei budget inerenti le varie tipologie di spese di funzionamento oggetto di limitazione da parte di distinte previsioni di legge (articolo 5, comma 2, del d.l. 95/2012 in materia di riduzione delle spese di manutenzione, noleggio ed esercizio del parco auto).

I magistrati contabili della Sezione Autonomie, con la deliberazione 26/2013, pubblicata sul sito il 2 gennaio 2014, hanno chiarito che le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi, interpretate in un’ottica complessiva, consentono la possibilità  di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio.

Tale interpretazione, secondo i magistrati contabili, è in grado di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, nell’ambito dell’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi.

Con riguardo alle spese finalizzate all’acquisto di arredi scolastici, la sezione ha ricordato che l’articolo 18, comma 8-septies, del d.l. 69/2013, introdotto dalla legge di conversione 98/2013, ha espressamente escluso dal taglio della spesa i mobili e gli arredi destinati all’uso scolastico e ai servizi dell’infanzia.


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