Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 141, della legge di stabilità per il 2013, relativo alla riduzione di spesa per mobili e arredi, in particolare, sulla possibilità di escludere dal complesso delle spese oggetto di riduzione, quelle finalizzate all’acquisto di arredi scolastici.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 296/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che la norma prevede delle eccezioni al divieto, ovvero:
qualora l’acquisto sia funzionale alla diminuzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;
per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
gli acquisti connessi ad investimenti effettuati con finanziamenti traenti fonte dal d.lgs. 88/2011 (risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali), attuativo dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione o quelli finalizzati a erogare determinati servizi (ordine e sicurezza pubblica; servizi sociali e sanitari, nei limiti dei livelli essenziali di assistenza).
Pertanto, secondo i giudici amministrativi, nessuna deroga è stata prevista per il servizio istruzione.
I magistrati contabili hanno ricordato che è possibile escludere dal computo solo “gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati”.
In merito all’ulteriore quesito relativo alla possibilità ed i limiti entro cui è possibile conseguire l’obiettivo di riduzione delle spese per mobili e arredi e, in generale, per consumi intermedi, posti da distinte previsioni di legge, in maniera complessiva e consolidata, i magistrati contabili hanno rimesso la questione alla sezione Autonomie.