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Basilicata, deliberazione n. 126 – Regolamento spese legali amministratori


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità e alla coerenza dell’emanando Regolamento contenente la disciplina sulla tutela legale degli amministratori, nel quale è previsto che “il Comune, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assicura, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, l’assistenza legale agli amministratori per la propria difesa in sede processuale in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del mandato ovvero all’esercizio delle funzioni, sempreché al termine dei procedimenti giudiziari gli interessati siano prosciolti in istruttoria o assolti con sentenza passata in giudicato o con provvedimento di esenzione da responsabilità, ferma restando l’insussistenza di conflitto di interessi con l’Ente medesimo”.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 126/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno ricordato che la questione della diretta sostenibilità, ex ante, o del rimborso, ex post, delle spese legali sopportate da un amministratore comunale in sede giudiziaria per procedimenti civili, penali, amministravi e contabili, che si concludano con l’assoluzione o il proscioglimento da responsabilità dell’amministratore, ha dato luogo a orientamenti contrastanti nella giurisprudenza contabile.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il rimborso dell’ente di appartenenza, ancorché previsto solo per i dipendenti, è principio di carattere generale e fondamentale dell’ordinamento amministrativo estensibile agli amministratori, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, attraverso l’analogia legis tramite il richiamo all’articolo 1720 c.c. ed all’art. 2031 c.c. che impone al dominus di far propri gli effetti della gestione dell’affare compiuta dal gestor e di rimborsargli le spese necessarie o utili (Corte dei conti Puglia, sentenza 787/2012; Corte dei Conti Lombardia, deliberazione 86/2012).

Al contrario, altra opzione ermeneutica, esclude la possibilità che l’Ente possa farsi carico delle spese legali anche degli amministratori per il fatto che le norme di legge che regolano la materia non hanno esteso il beneficio anche agli amministratori, riservandolo ai soli dipendenti, mentre quelle contrattuali non sono estensibili ai rapporti non di lavoro ma di mandato (Cass., sez. I, 24 maggio 2010, n 12645; Cass. Civ., Sez. Lavoro 01.12.2011 n. 25690; Cass. SS.UU 22.12.2011 n. 29097; Corte dei conti, sez. giur. Basilicata, sentenza 165/2012; Corte dei conti, sez. contr. Veneto, n. 334/2013).

I magistrati contabili hanno evidenziato come non vi sono nell’ordinamento norme di rango superiore contrarie o incompatibili con la possibilità di riconoscere anche a favore degli amministratori degli enti locali il diritto al patrocinio legale o al rimborso delle spese legali sostenute nelle stesse ipotesi previste per i dipendenti dell’Ente.

Tuttavia, hanno evidenziato i magistrati contabili, “i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

Al contrario, la previsione di una tutela legale, nelle forme articolate affidate all’emanando Regolamento, non mira ad organizzare una funzione né incide, direttamente o indirettamente su di essa.

L’unica possibilità positivamente riconosciuta all’Ente per tutelare i propri amministratori è, dunque, rappresentata dall’assicurazione contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato (articolo 86, comma 5, Tuel).

Ne consegue che l’ente che intenda assumere, nella propria discrezionalità, l’onere di assicurare gli amministratori, dovrà circoscrivere, con propria determinazione, anche normativa, lo spazio, i presupposti e i limiti, entro i quali opera la copertura assicurativa, “affinché non siano assunte o garantite agli amministratori misure di protezione ulteriori rispetto a quelli ammissibili e, in concreto, ammesse, dalla giurisprudenza sulla base della normativa di legge e di contratto in vigore”.

 


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