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Veneto, deliberazione n. 334 – Spese legali amministratori: possibile il rimborso?


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da Amministratori locali nell’ambito di procedimenti giudiziali penali, instaurati per fatti connessi all’esercizio delle proprie funzioni e definiti con sentenza di assoluzione.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 334/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 novembre, hanno ricordato che, con particolare riferimento agli enti locali, è stato previsto il diritto dei dipendenti, sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio delle particolari mansioni loro affidate, di ottenere, da parte dell’ente di appartenenza, il rimborso delle spese legali sostenute (articolo 19 d.p.r. 509/1979).

L’ente locale può direttamente sobbarcarsi le spese per la difesa del dipendente sottoposto ad un “procedimento” civile, contabile o penale, ma previo assenso dello stesso: diversamente, qualora l’interessato voglia tutelarsi con il ministero di un legale di fiducia, i relativi oneri restano carico del dipendente il quale solo nel caso di una “conclusione favorevole del procedimento”, potrà esercitare il diritto al rimborso.

I magistrati contabili hanno ricordato che tale normativa concerne solo i dipendenti dell’ente locale e nulla prevede per gli amministratori locali.

In materia vi sono orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il rimborso dell’ente di appartenenza, ancorché previsto solo per i dipendenti, è principio di carattere generale e fondamentale dell’ordinamento amministrativo estensibile agli amministratori, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, attraverso l’analogia legis tramite il richiamo all’articolo 1720 c.c. ed all’art. 2031 c.c. che impone al dominus di far propri gli effetti della gestione dell’affare compiuta dal gestor e di rimborsargli le spese necessarie o utili (Corte dei conti Puglia, sentenza 787/2012,; Corte dei Conti Lombardia, deliberazione 86/2012).

Al contrario, altra opzione ermeneutica, ritiene non estensibile agli amministratori la disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali, in quanto caratterizzata da disposizioni ispirate alla ratio propria dei contratti collettivi in materia di rapporto di lavoro pubblico ed in quanto inapplicabili alla fattispecie de qua le regole generali sul mandato ex art. 1720, comma 2, c.c. (Cass., sez. I, 24 maggio 2010, n 12645; Cass. Civ., Sez. Lavoro 01.12.2011 n. 25690; Cass. SS.UU 22.12.2011 n. 29097; Corte dei conti Basilicata, sentenza n. 165/2012).

Secondo la Sezione, spetterà all’ente valutare se, nel caso concreto, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle predette spese legali nei confronti dei propri Amministratori.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno evidenziato che gli amministratori locali, poiché non legati da un rapporto di lavoro subordinato, godono anche dell’assicurazione di cui all’articolo 86, comma 5 del Tuel (“I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato”), che non è limitata alla sola responsabilità civile, come per i dirigenti ed il personale direttivo, incaricato di posizione organizzativa.

In astratto, perciò, secondo la Sezione Veneto, per gli amministratori non dovrebbe configurarsi l’ipotesi della tutela legale nella forma della nomina di un avvocato di “comune gradimento”, ovvero del rimborso per le spese sostenute a tal fine dai medesimi.

A tal proposito, si segnala che, in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, anche interni alla Corte dei Conti, i magistrati contabili dell’Abruzzo, chiamati a pronunciarsi su tale materia, con la deliberazione n. 55/2013 hanno rimesso la questione alle Sezioni Riunite

 


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