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Sicilia, deliberazione n. 370 – Acquisto mediante procedure di esproprio


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 138 dell’articolo 1 della legge 228/2012, in particolare sulla sua applicabilità alle procedure di esproprio nell’ambito di un finanziamento pubblico, anche assistito da cofinanziamento dell’Ente.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 370/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre, hanno ricordato che l’articolo 10 bis del d.l. 35/2013 ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del d.l. 98/2011 disponendo che il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso non si applica “alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

Ne consegue che risultano consentite le acquisizioni immobiliari che avvengano tramite procedure espropriative (in tal senso Corte dei conti, sez. contr. Marche, del. n. 66/2013).

 


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