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Piemonte, deliberazione n. 401 – Spesa personale servizi in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 che dispone il divieto di assunzione per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 50% delle spese correnti.

L’ente ha premesso di voler assumere per mobilità un tecnico da impiegare in un servizio che l’ente intende svolgere in forma associata insieme ad altri tre Comuni.

In particolare, l’ente ha chiesto se la spesa per l’assunzione del tecnico debba essere intesa nel suo complesso, ovvero se sia possibile tener conto dei rimborsi ricevuti dagli altri comuni convenzionati nei quali il dipendente presterebbe la sua opera in convenzione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 401/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 dicembre, hanno ricordato che la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa tra Amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, in quanto modalità di trasferimento che non genera variazione della spesa complessiva, trattandosi di un’operazione neutra per la finanza pubblica.

Qualora l’Ente cedente non fosse anch’esso sottoposto a vincoli sulle assunzioni, per l’Ente ricevente l’acquisizione andrebbe computata come assunzione e dunque sarebbe ammessa nel rispetto dei limiti cui queste sono assoggettate.

Relativamente alla determinazione dell’aggregato “spesa di personale” da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, i magistrati contabili hanno chiarito che non si può, ai fini del citato limite, suddividere pro quota la spesa per il dipendente in convenzione (in tal senso sezione Autonomie, deliberazione 17/2013).

 


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