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Piemonte, deliberazione n. 393 – Arredi scolastici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal concetto di “mobili ed arredi”, oggetto di limitazione di spesa all’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, i banchi, le cattedre e, in generale, le attrezzature indispensabili per la fruizione delle strutture scolastiche.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 393/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 dicembre, hanno ricordato che l’articolo 18, comma 8-septies, del d.l. 69/2013, introdotto dalla legge di conversione 98/2013, ha espressamente escluso dal taglio della spesa i mobili e gli arredi destinati all’uso scolastico e ai servizi dell’infanzia (in tal senso anche Piemonte, del. 315/2013 e 318/2013).

In merito all’ulteriore quesito relativo alla possibilità ed i limiti entro cui è possibile conseguire l’obiettivo di riduzione delle spese per mobili e arredi e, in generale, per consumi intermedi, posti da distinte previsioni di legge, in maniera complessiva e consolidata, i magistrati contabili hanno ricordato che la sezione Lombardia, con deliberazione n. 296/2013, ha rimesso la questione alla sezione Autonomie.

 


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