Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal concetto di “mobili ed arredi”, oggetto di limitazione di spesa all’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, i banchi, le cattedre e, in generale, le attrezzature indispensabili per la fruizione delle strutture scolastiche.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 393/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 dicembre, hanno ricordato che l’articolo 18, comma 8-septies, del d.l. 69/2013, introdotto dalla legge di conversione 98/2013, ha espressamente escluso dal taglio della spesa i mobili e gli arredi destinati all’uso scolastico e ai servizi dell’infanzia (in tal senso anche Piemonte, del. 315/2013 e 318/2013).
In merito all’ulteriore quesito relativo alla possibilità ed i limiti entro cui è possibile conseguire l’obiettivo di riduzione delle spese per mobili e arredi e, in generale, per consumi intermedi, posti da distinte previsioni di legge, in maniera complessiva e consolidata, i magistrati contabili hanno ricordato che la sezione Lombardia, con deliberazione n. 296/2013, ha rimesso la questione alla sezione Autonomie.