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Veneto, deliberazione n. 361 – Atti di pianificazione: legittima l’incentivazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, in particolare sulla possibilità di riconoscere il compenso incentivante anche per la redazione degli atti di pianificazione urbanistica non esclusivamente finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 361/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno disatteso l’indirizzo giurisprudenziale prevalente che esclude dall’incentivazione la pianificazione di strumenti urbanistici non connessi ad un’opera pubblica, osservando che la locuzione atto di pianificazione “comunque denominato”, consente di ascrivere all’ambito oggettivo della norma ogni atto di pianificazione, prescindendo dal suo collegamento alla progettazione di un’opera pubblica.

A tal proposito, si evidenzia che tale distonia interpretativa è stata posta in evidenza, da ultimo, dall’Avcp, con atto di segnalazione n. 4/2013.

Secondo i magistrati contabili la previsione dell’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006 contiene un’esplicita norma di incentivazione che deroga al principio di onnicomprensività.

Tale disposizione rappresenta un’autonoma e distinta previsione di legge che legittima l’erogazione dell’incentivo per l’attività di pianificazione, oltretutto commisurato in modo diverso, rispetto a quanto previsto in tema in caso di progettazione interna dal comma 5.

Pertanto, l’attribuzione di tale incentivo prescinde dal collegamento con la progettazione di una opera pubblica e il rinvio al comma 5 concerne solo le modalità, da stabilirsi con regolamento, di erogazione.

 


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