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Atti di pianificazione: l’Avcp chiede chiarezza


L’Avcp, con l’atto di segnalazione n. 4/2013 ha evidenziato l’opportunità al Governo e al Parlamento di una modifica o integrazione dell’articolo 92, comma 6, del Codice dei contratti.

Nello specifico, tale disposizione stabilisce che “il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5, tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.

La norma non individua quali siano gli atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile corrispondere l’incentivo al personale incaricato della redazione degli stessi, ma fornisce una definizione generica, tale da ricomprendere in tale categoria gli atti di pianificazione “comunque denominati”.

La disciplina degli incentivi alla progettazione è stata oggetto di numerosi pareri da parte dei magistrati contabili della Corte dei conti, per i quali si rimanda alla sezione del Ns. sito “Corte dei Conti Today”, dedicata alla rassegna quotidiana delle deliberazioni di tutte le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, depositate e pubblicate.

In particolare, i magistrati contabili hanno sottolineato che il c.d. “incentivo alla progettazione”, previsto dal Codice dei contratti pubblici, “costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore, derogando al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuisce un compenso ulteriore e speciale, rinviando ai regolamenti dell’amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione”. (Corte dei conti Lombardia, del. 351/2013)

Lo scopo perseguito dal legislatore, infatti, è quello di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che la stessa amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi tecnici.

Il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, ha ritenuto che l’attività di pianificazione debba essere contestualizzata nell’ambito dei lavori pubblici, in un rapporto di necessaria strumentalità con l’attività di progettazione di opere pubbliche (in tale senso, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, del. 391/2013; Sez. reg. contr. Toscana, del. 252/2013)

In sostanza, il riferimento ad un “atto di pianificazione”, operato del richiamato art. 92, comma 6 d.lgs. 163/2006, è da intendersi come limitato ai soli atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche, senza possibilità di estendere analogicamente tale disciplina ad altre tipologie di prestazioni (Corte dei conti, sez. contr. Sicilia, del. 2/2013; sez. contr. Campania, del. 141/2013).

Tale interpretazione, secondo i magistrati contabili, trova fondamento nella collocazione sistematica nell’ambito del cd. “Codice dei contratti pubblici”, sia dell’articolo 90, rubricato “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici” , che dell’articolo 92, rubricato “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizioni delle stazioni appaltanti” del d.lgs 163/2006, entrambi inseriti nel Capo IV del codice dei contratti pubblici (denominato “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Sezione I dedicata alla “Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione”).

Ne consegue che, ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, ciò che rileva non è tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico intimamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero a quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) che costituisce, al contrario, diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante.

Gli atti di pianificazione generale, infatti, secondo i magistrati contabili, costituiscono diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente e non giustificano la deroga al principio di onnicomprensibilità della retribuzione.

Di diverso avviso l’Avcp.

L’Autorità, con riferimento all’articolo 18, comma 2, della legge 109/1994, trasfuso in parte nell’articolo 92, comma 6, del Codice, ha affermato che la norma collega il diritto all’incentivo all’espletamento di un’attività di progettazione che ricomprende “oltre ai vari tipi di atti di pianificazione anche gli atti a contenuto normativo, come ad esempio i regolamenti edilizi che accedono alla pianificazione urbanistica, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti”(Determinazione n. 43/2000).

La natura stessa e il contenuto della pianificazione urbanistica e in particolare dei piani regolatori consente, pertanto, l’erogazione dell’incentivo ex art. 92, comma 6 a favore dei dipendenti che abbiano partecipato alla redazione di tali strumenti urbanistici, in quanto tali atti afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico, dei quali definiscono l’ubicazione nel tessuto urbano.

Inoltre, con una successiva deliberazione, l’Autorità ha ulteriormente specificato che possono ritenersi compresi nella categoria degli atti di pianificazione, i piani di lottizzazione, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona, i piani particolareggiati, i piani regolatori, i piani urbani del traffico, e tutti quegli atti aventi contenuto normativo e connessi alla pianificazione, quali i regolamenti edilizi, le convenzioni, purché completi per essere approvati dagli organi competenti (deliberazione AG385 del 13.06.2000).

Secondo l’Avcp è rimessa all’autonomia regolamentare dell’amministrazione interessata l’individuazione degli atti di pianificazione che possono dar luogo al riconoscimento del predetto compenso incentivante, in ossequio al dettato normativo dell’articolo 92.

L’Autorità e la Corte dei Conti sostengono interpretazioni non conformi.

Di conseguenza, stante il tenore letterale della norma, che non consente la chiara individuazione degli atti di pianificazione, e al fine di dirimere il contrasto interpretativo in materia, l’Avcp ha richiesto l’intervento del legislatore per individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo in favore dei tecnici interni che li hanno redatti.

 


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