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Lazio, deliberazione n. 246 – Cumulo dei resti per assunzioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, nella parte in cui consente agli enti, nei quali l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’esercizio precedente.

In particolare l’ente, soggetto al patto di stabilità, ha chiesto se sia possibile cumulare le cessazioni intervenute in esercizi non immediatamente precedenti l’esercizio in corso con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi fino al raggiungimento dell’unità.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 246/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno ricordato che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione di indirizzo n. 52/2010, hanno ammesso il cosiddetto “cumulo dei resti” per gli enti non assoggettati al patto di stabilità, consentendo agli stessi di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di quello cessato non solo nell’anno immediatamente precedente a quello dell’assunzione, ma anche in quelli anteriori a partire dal primo anno di efficacia (2007) dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006.

L’orientamento prevalente in materia ammette la possibilità che le quote non utilizzate possano essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli esercizi successivi, fino al raggiungimento dell’unità, ravvisando un’identica ratio tra i vincoli previsti dall’articolo 76, comma 7, per gli enti soggetti al patto di stabilità e il vincolo previsto dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 per gli enti non assoggettati al patto di stabilità.

Ne consegue che è possibile considerare le cessazioni intervenute in esercizi pregressi ma refluenti, tutte, nell’esercizio immediatamente precedente, in quanto ciò consente il ricambio di personale senza compromettere l’obbligo di contenimento della spesa (Corte dei conti Lazio, del. n. 30/2013).

 


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