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Lombardia, deliberazione n. 455 – Trattamento accessorio del personale


Un Sindaco ha posto 3 quesiti, in particolare chiedendo se:

a. l’utilizzo dei proventi di cui all’art. 208 C.S. possa non essere “conteggiato nel costo complessivo delle spese di personale”;

b. i risparmi ottenuti con il Piano di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento dell’ente possano essere utilizzati per finanziare la contrattazione collettiva;

c. “sia possibile integrare entro la fine dell’anno in corso il Piano di Razionalizzazione”, già approvato, insieme al Bilancio di Previsione 2013, alla fine di giugno.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 455/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre, hanno ricordato che l’opinione prevalente, consolidatasi in sede giurisprudenziale ed amministrativa, esclude la legittimità dell’utilizzo dei proventi contravvenzionali per finalità di incentivazione del personale di polizia municipale (corte dei conti Lombardia, del. 273/2013).

Ciò in quanto le valutazioni inerenti le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa sono subordinate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e devono essere coerenti con i vincoli del quadro normativo delineato dall’articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Relativamente al secondo quesito, i magistrati contabili hanno richiamato il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione 2/2013, secondo cui “in coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

Per quanto riguarda il terzo quesito, i magistrati contabili hanno condiviso l’orientamento espresso dalle sezione Emilia-Romagna con la deliberazione n. 398/2012, secondo cui “in relazione alla natura del termine entro il quale gli enti possono adottare i Piani triennali ex art. 16, commi 4 e 5, d.l. 98/2011, si evidenzia che, pur trattandosi di un termine ordinatorio non essendone stata espressamente prevista una natura diversa, l’adozione e/o rimodulazione dei Piani nei primi mesi dell’anno, anche in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione e del PEG, consentirebbe di individuare gli obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione dei Piani”.

 


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