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Lombardia, deliberazione n. 273 – Turnazione e proventi codice della Strada


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di finanziare l’articolazione dell’orario di lavoro in turni, in cui si intende organizzare la gestione associata dei servizi di Polizia Locale (art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000), tramite i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 208, comma 4, lett. b), del Codice della Strada.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 273/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che con le modifiche introdotte dalla legge 120/2010, il legislatore ha individuato un vincolo di destinazione per il 50% dei proventi da sanzioni amministrative, articolato nel modo seguente:

 interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell’ente, per almeno ¼ del predetto 50%;

 potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni per almeno un altro ¼ del predetto 50%;

 un’ampia gamma di fattispecie per la quota residuale, in parte coincidenti con le destinazioni già proprie della precedente disciplina.

La ratio del predetto art. 208, hanno ricordato i magistrati contabili, è duplice: “da un lato, il legislatore persegue determinate finalità di interesse pubblico cristallizzate ex lege, imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada per effettuare tali interventi. Dall’altro, si valorizza l’equilibrio di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che queste ultime possano destinare a spese correnti, di natura stabile e continuativa, entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare”.

I magistrati contabili hanno ricordato che l’opinione prevalente, consolidatasi in sede giurisprudenziale ed amministrativa, esclude la legittimità dell’utilizzo dei proventi contravvenzionali per finalità di incentivazione del personale di polizia municipale.

La Corte ha ricordato che ai sensi dell’articolo 208, comma 5 bis, del codice della strada gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell’ambito “di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187”.

Pertanto, “la turnazione finanziabile ai sensi dell’art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada ricomprende un ambito limitato al servizio notturno e un oggetto specifico teso a prevenire le violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti”.

Spetterà dunque all’ente verificare che le risorse siano finalizzate al miglioramento e all’incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla scorta di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio.

 


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