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Toscana, deliberazione n. 275 – Partecipazione a fondazione e d.l. 95/2012


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 6, d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di partecipare ad una fondazione costituita dal consorzio cui l’ente fa parte, avente lo scopo di svolgere funzioni socio-assistenziali, consistenti essenzialmente nella promozione, elaborazione e realizzazione di progetti di residenzialità intesi a garantire la qualità della vita delle persone portatrici di handicap.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 275/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 ha introdotto un divieto assoluto e generalizzato per gli enti locali di creare organismi strumentali, comunque denominati o qualificati, per l’esercizio delle loro funzioni, le quali, pertanto, devono essere svolte mediante le strutture amministrative che compongono, con le risorse finanziarie e il personale ad esse assegnati, l’organizzazione propria di ciascun ente.

Tale divieto, è applicabile anche alle fondazioni di partecipazione (Corte dei Conti, sez. contr. Toscana, del. 460/2012).

Secondo i magistrati toscani, la latitudine delle espressioni usate dal legislatore relativamente alle finalità istituzionali degli organismi strumentali coperti dal divieto comprende l’intero spettro delle competenze attribuite agli enti locali dalla legge, sia le funzioni qualificate come “fondamentali” (la cui elencazione è contenuta nell’art. 14, comma 27, del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 19 del d.l. n. 95/2012 e dall’art. 1, comma 305, della legge 228/2012), sia le funzioni amministrative radicate nell’art. 118 della Cost. e, a livello di legislazione ordinaria, negli artt. 3 e 13 del Tuel.

Tra le funzioni fondamentali, in particolare, rientrano la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e [l’]erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”.

La Corte dei Conti Toscana ha quindi risposto negativamente alla possibilità di partecipare ad una fondazione.

In merito al citato articolo 9, comma 6 del d.l. 95/2012 è necessario ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza 236/2013 ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata.

I magistrati toscani, infine, hanno precisato la “società della salute”, disciplinata dalla legge 60/2008, alle quali aderiscono volontariamente i comuni di una stessa zona-distretto e l’Azienda Usl territorialmente competente, allo scopo di gestire in forma associata una serie di funzioni socio-assistenziali, sono inquadrabili quali consorzi di servizi.

 


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