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Toscana, deliberazione n. 460 – Fondazione culturale e d.l. 95/2012


Un sindaco ha chiesto se la limitazione di cui all’articolo 9, comma 6, d.l. n. 95/2012, secondo cui “è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”, è operante anche per una fondazione che esercita funzioni culturali.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 460/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre, hanno chiarito che la limitazione dettata dall’articolo 9, comma 6 del d.l. 95/2012 è applicabile anche ad una fondazione che svolge funzioni culturali.

 


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