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Lazio, deliberazione n. 199 – Segretario comunale in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare ai limiti di spesa previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 relativamente alla spesa del segretario in convenzione.

L’ente ha premesso che un comune aderente alla convenzione per l’esercizio delle funzioni di segretario comunale è uscito e questo ha comportato un incremento di spesa per l’ente capofila.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 199/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione 17/2013, secondo cui “l’onnicomprensività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all’art. 76, comma 6 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, importa che nel caso dell’utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all’ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’ente di appartenenza, considerando l’intero importo”.

Ne consegue che, le vicende modificative o estintive del rapporto convenzionale non esimono l’ente dal rispetto dei vincoli di legge posti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Sembrerebbe quindi che secondo i magistrati contabili del Lazio, l’ente capofila, che nel 2013 ha subito un incremento della spesa di personale in conseguenza del recesso di un comune dalla convenzione per l’esercizio delle funzioni di segretario comunale, dovrà considerare nel 2014 quale parametro di riferimento ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/200 la spesa sostenuta nel 2013 al netto dell’aumento dovuto al recesso dalla convenzione di un ente.

 


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