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Campania, deliberazione n. 260 – Società strumentali


Un sindaco ha chiesto un’integrazione del precedente parere reso dalla stessa sezione regionale 188/2013 “in merito all’applicabilità dei commi da 2 a 14 dell’art. 4 del d.l. 95/2012 alle società strumentali interamente pubbliche e sottoposte al divieto dell’art. 13 del d.l. n. 223/2006 escluse dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 4 cit.”.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 260/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno dichiarato il quesito inammissibile.

La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non prevede alcun potere di riesame dei pareri forniti, né ex officio né ad istanza dell’Ente locale.

I magistrati contabili hanno ribadito che “trattandosi di funzione consultiva non vincolante, svolta, ab externo, da Organo magistratuale, non è configurabile, in capo a quest’ultimo, in assenza di espressa previsione normativa, alcun potere di autotutela, né alcun obbligo di corrispondere ad istanze impugnatorie dei pareri già forniti, risultando possibile unicamente la formulazione, da parte dell’Ente locale, di una nuova rogatio, in forza di una diversa prospettazione fondata – ne bis in idem – su diversi presupposti, in termini di fatto e/o di diritto, o su specifici elementi sopravvenuti”.

Secondo i magistrati contabili, “sul parere n. 188/2013 non ha inciso, ai fini che qui interessano, né la sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 16 luglio 2013 che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 nella parte in cui si riferiscono anche alle Regioni ad autonomia ordinaria, ha viceversa dichiarato non fondate le censure prospettate di violazione delle attribuzioni costituzionali e statutarie degli enti locali in relazione ai “profili organizzativi degli enti locali” delle Regioni a statuto ordinario “spettando al legislatore statale (…) disciplinare i profili organizzativi concernenti l’ordinamento degli enti locali (art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.)”, nè la modifica normativa recata dal recente d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013 (G.U. n. 194 del 20.08.2013, S.O. n. 63), che ha differito alcuni termini previsti all’art.4 del citato d.l. 95/2012 “Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche” di cui si riporta il testo modificato (art. 4 commi 1 e 2)”.

 


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