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Campania, deliberazione n. 188 – Servizi pubblici e strumentali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla compatibilità tra l’articolo 4 del d.l. 95/2012 e l’articolo 13 del d.l. 223/2006.

L’ente ha premesso di essere socio di una società in house obbligata ad operare, in base all’articolo 13 del d.l. 223/2006, esclusivamente con pubbliche amministrazioni “costituenti o partecipanti o affilianti”.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 188/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno chiarito che spetterà all’ente valutare la corretta qualificazione della società, come “strumentale” ovvero affidataria di “servizi pubblici locali”, al fine della definizione del quadro normativo di riferimento.

I magistrati contabili hanno chiarito che “si ha servizio pubblico locale allorquando – analogamente alla categoria comunitaria dei servizi di interesse economico generale – la prestazione è resa, mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), direttamente al soddisfacimento dei bisogni di una generalità indifferenziata di cittadini, che, solitamente, paga un corrispettivo (es. servizi di trasporto)”.

Viceversa, “si è in presenza di un “servizio strumentale” nel caso in cui l’attività è svolta nei confronti dell’amministrazione committente ( es. gestione e manutenzione del patrimonio, servizi di fornitura ) e non integra attività di impresa, per cui la formula societaria costituirebbe solo un variante organizzativa al modulo pubblicistico”.

 


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