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Puglia, deliberazione n. 114 – Costituzione fondazione con finalità culturali e ricreative


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla costituzione di una fondazione, mediante conferimento alla stessa dei fondi derivanti dalla vendita di azioni bancarie ricevute con lascito testamentario.

L’ente ha premesso che la fondazione sarebbe finalizzata alla costituzione sul territorio di un circolo per pensionati e di una biblioteca.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 114/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 luglio, hanno chiarito che l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, che ha introdotto lo specifico divieto per gli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”, non può che riferirsi anche alle fondazioni.

La norma si riferisce alle funzioni fondamentali svolte dall’ente locale, la cui definizione, contenuta nel comma 27 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, non cita, al suo interno, né le funzioni culturali né, tanto meno, quelle ricreative.

Tuttavia, secondo i giudici amministrativi, data la portata operativa generale della norma limitativa di cui all’articolo 9, comma 6, “non possono non ritenersi rientranti nel concetto di “funzione fondamentale” e “funzione amministrativa” (richiamato nella norma) anche la funzione culturale e quella ricreativa, atteso che il D.P.R. 194/1996 (Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 77/1995, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) annovera tra le funzioni dei comuni, all’art. 2, anche le “funzioni relative alla cultura” nonché quelle “relative al settore sportivo e ricreativo”.

Pertanto, la limitazione dettata dall’articolo 9, comma 6 del d.l. 95/2012 si applica anche ad una fondazione che svolge funzioni culturali e ricreative.

A tal proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza 236/2013, ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata proprio del comma 6 dell’articolo 9, del citato decreto 95/2012.

 


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