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Lazio, deliberazione n. 143 – Vincoli personale società partecipata


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito al regime assunzionale (procedure di reclutamento, divieti e/o limitazioni) applicabile ad una società partecipata al 100% da parte della Regione, destinataria di affidamento in house e che ha conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni non superiore al 90% dell’intero fatturato.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 143/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 luglio, hanno chiarito, in primo luogo, la distinzione tra società strumentali e società preposte all’erogazione di pubblici servizi locali a rilevanza economica.

A tal proposito, si segnala quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 229 depositata il 23 luglio 2013.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa sussiste il modello della società strumentale “allorquando l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo” (Cons. Stato, Sez. V, sent. 4346/2009) e per il perseguimento dei loro fini istituzionali.

Al contrario, le società che erogano servizi di interesse generale, tra le quali rientrano le società a partecipazione interamente pubblica che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, non possono essere considerate strumentali e, conseguentemente:

– deve escludersi l’applicazione dell’articolo 4, comma 1, del d. l. 95/2012, ma anche del comma 9 e del comma 10;

– si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 133/2008, che l’articolo 3 bis, comma 6, del d. l. 138/2011;

– non si applica l’articolo 1, comma 400, della legge 228/2012, in quanto il concetto di “proroga” non può ontologicamente rientrare in quello di “divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”, di cui all’articolo 18, comma 2 bis, legge 133/2008 e all’articolo 3 bis, comma 6, legge 148/2011;

– risultano applicabili gli articoli 35 e 36 del d.lgs. 165/2001;

– non si applica il comma 10 dell’articolo 4, del d.l. 95/2012 che fa espresso rinvio alle “società di cui al comma 1”, cioè alle società strumentali, come specificato dal richiamato D.p.c.m. 6 aprile 2013 ed anche, specificamente, dal parere 13354 del 19 marzo 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che ha evidenziato come tra le due norme (articolo 4, comma 10, d. l. 95/2012 ed articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010) non sussista rinvio dinamico, operando, al contrario, ciascuna in ambiti soggettivi ed oggettivi non coincidenti.

– si applica il comma 28 dell’articolo 9 d. l. 78/2010, che fissa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, “il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

 


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