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Lombardia, deliberazione n. 261 – Trasformazione società in azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di trasformare la società in house che, oltre a svolgere altre attività, gestisce anche delle farmacie comunali, in azienda speciale per la gestione del medesimo servizio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 261/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che se dopo l’operazione di costituzione della nuova azienda speciale, la società rimane in essere per gestire le “altre” attività, non ricorre l’ipotesi di una “trasformazione” della società in azienda speciale (quest’ultima ammessa, secondo la deliberazione 2/2013 del Lazio).

Pertanto, trattandosi della costituzione di un’azienda speciale, sussiste il divieto normativo che limita e conforma la capacità negoziale delle amministrazioni locali in tema di costituzione di nuovi organismi partecipati.

 


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