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Veneto, deliberazione n. 175 – Acquisto immobili rientranti nel divieto


Un sindaco ha chiesto una serie di quesiti in merito alla corretta interpretazione del divieto di acquisto di immobili.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 175/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 luglio, hanno chiarito che:

– il divieto si applica agli acquisti di fabbricati, compresi gli acquisti di terreni;

– la recente norma di interpretazione autentica ha escluso l’applicazione del divieto di acquisto, tra l’altro, anche alle c.d. “permute a parità di prezzo”;

In merito agli ulteriori quesiti relativi all’inclusione nell’ambito di operatività del comma 1 quater delle acquisizioni (cessioni) di fabbricati a scomputo degli oneri di urbanizzazione (aggiuntivi) ed alle cessioni gratuite di opere di urbanizzazione, i magistrati contabili “la locuzione “acquisti a titolo oneroso” contenuta nella legge non può riferirsi a fattispecie diverse dagli acquisti a titolo derivativo iure privatorum in ragione della necessaria presenza di un “corrispettivo” in senso tecnico, ovvero di un prezzo (al quale i commi 1 ter e 1 quater fanno esplicito ed in equivoco richiamo) e per l’inconfigurabilità, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, di una limitazione implicita e radicale del potere di esproprio, e, quindi, della potestà pianificatoria degli enti locali, da parte di disposizioni che abbiamo, quale fine esclusivo, quello di conseguire risparmi di spesa” (deliberazione Veneto, n. 148-151 e 155-156 del 2013).

Secondo i magistrati contabili, infatti, nell’ambito delle “procedure relative a convenzioni urbanistiche”, espressamente escluse dalla norma di interpretazione autentica, devono ritenersi comprese le cessioni di aree o opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi o oneri urbanistici effettuate, appunto, in attuazione di una convenzione urbanistica.

 


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