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Veneto, deliberazione n. 172 – Contratti pubblici informatici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006 il quale dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 172/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 luglio, hanno ricordato che l’Avcp, con la Determinazione n. 1/2013 recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice” ha fornito gli opportuni chiarimenti in relazione all’ambito oggettivo di applicazione della novella legislativa, alla forma del contratto e al corretto significato da attribuire all’espressione “modalità elettronica”.

Per completezza, si segnala la diversa posizione della sezione controllo della Lombardia, deliberazione n. 97/2013, oggetto di approfondimento in UniversoPA di Aprile.

 


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