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Lazio, deliberazione n. 2 – Trasformazione in azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 114, comma 5 bis, del Tuel con riferimento alla specifica esclusione delle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali dalle disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile trasformare una società partecipata in azienda speciale per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 2/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 aprile, hanno chiarito che la trasformazione in azienda speciale potrebbe essere ammessa nei limiti in cui l’ente affidi a detta azienda la sola gestione dei servizi sociali, educativi e culturali, quali appunto quelli relativi alla gestione degli asili nido, all’assistenza sugli scuolabus o quelli posti a supporto di servizi culturali, quali le biblioteche ed il museo comunale.

 


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