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Liguria, deliberazione n. 53 – Società in house strumentali


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, commi 1 e 8, del d.l. 95/2012, che impone, da una parte, all’ente locale alternativamente la vendita tramite gara (entro il 30 giugno 2013) o la messa in liquidazione (entro il 31 dicembre 2013) delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% (comma 1) e consente, dall’altra, l’affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house (comma 8).

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 49 del d.l. 69/2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per la vendita delle società di cui al comma 1 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012.

L’ente ha premesso che la società affidataria del servizio è una società strumentale dell’ente locale (con compiti connessi alla formazione professionale) e presenta le caratteristiche della società in house in quanto società a capitale interamente pubblico e soggetta al controllo analogo.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 53/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno confermato l’orientamento della recente giurisprudenza amministrativa in cui si afferma che la disposizione in commento “restringe l’obbligo di dismissione entro limiti precisi, lasciando per il resto alle società che svolgono anche servizi strumentali la possibilità di proseguire” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II sent. 21.02.2013, n. 196).

Pertanto, secondo i magistrati contabili, alle società strumentali in house deve applicarsi il comma 8 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, che consente l’affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, anziché il comma 1 del medesimo articolo, che impone all’ente locale alternativamente la vendita o la messa in liquidazione (entro il 31 dicembre 2013) delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%.

Infine, i magistrati contabili, hanno ricordato che le norme contenute nei commi 1 e 8 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 sono state impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto la normativa statale sarebbe lesiva dell’autonomia organizzativa e finanziaria riconosciuta dalla carta costituzionale alle regioni e agli enti locali nonché della competenza legislativa residuale delle regioni (la sezione regionale Puglia, con deliberazione n. 94/2013, investita con analoga richiesta di parere, ha rinviato l’esame del merito a dopo la decisione della Corte Costituzionale).

 


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