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Puglia, deliberazione n. 94 – Obblighi dismissione società


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 che disciplina, tra l’altro, i limiti degli affidamenti in house e gli obblighi di dismissione delle società che nel 2011 abbiano svolto la parte prevalente della loro attività in favore delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile acquisire beni e servizi strumentali alla propria attività mediante affidamento diretto ad una società in possesso dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house ovvero se tale società sia soggetta agli obblighi di dismissione previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 94/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 maggio, hanno evidenziato che le norme contenute nei commi 1 e 8 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 sono state impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto la normativa statale sarebbe lesiva dell’autonomia organizzativa e finanziaria riconosciuta dalla carta costituzionale alle regioni e agli enti locali nonché della competenza legislativa residuale delle regioni.

Pertanto, i magistrati contabili hanno rinviato l’esame del merito a dopo la decisione della Corte Costituzionale.

 


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