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Lombardia, deliberazione n. 233 – CdA società in house


La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4 commi 4, 9, 10 e 11 del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 233/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno chiarito tra l’altro, che i limiti previsti dai commi 4, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 del d.l. n. 95/2012 si applicano alle società che hanno ottenuto un fatturato superiore al 90% nel 2011 a favore di p.a., ma che rientrano nella deroga prevista dal comma 3 e che pertanto non sono soggette all’obbligo di dismissione o messa in liquidazione entro il 2013.

Il citato comma 3 ha stabilito infatti che sono escluse dall’applicazione dei vincoli di cui al comma 1 dell’articolo 4 le società che svolgono servizi di interesse generale, quelle che svolgono funzioni di centrali di committenza e quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro avente poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”.

Il d.p.c.m. 6 aprile 2013 , all’articolo 1, oltre a confermare l’esclusione delle società “Sogei s.p.a. e “Consip s.p.a.” ha stabilito che le uniche società strumentali che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari escluse dall’applicazione dei vincoli posti dall’articolo 4 sono “la Riscossione Sicilia s.p.a., Equitalia s.p.a. e le società di riscossione dalla stessa controllate, nonchè la SOSE – Soluzioni per il sistema economico s.p.a.”.

 


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