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Solo le società strumentali dello Stato sono esonerate dai limiti della spending review


D.p.c.m. 6 aprile 2013, “Individuazione delle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 2013 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013 che ha dato attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 4 comma 3 del d.l. 95/2012.

Tale disposizione ha stabilito che i vincoli contenuti nei commi 4, 9, 10 e 11 del citato articolo 4 si applicano esclusivamente alle società previste dal comma 1 dello stesso articolo 4, ad eccezione delle società che svolgono servizi di interesse generale, quelle che svolgono funzioni di centrali di committenza e quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro avente poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”.

Il decreto all’articolo 1, oltre a confermare l’esclusione delle società “Sogei s.p.a. e “Consip s.p.a.” dall’ambito di applicazione dei vincoli posti dai commi 4, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, ha stabilito che le uniche società strumentali che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari escluse dall’applicazione dei vincoli posti dall’articolo 4 sono “la Riscossione Sicilia s.p.a., Equitalia s.p.a. e le società di riscossione dalla stessa controllate, nonchè la SOSE – Soluzioni per il sistema economico s.p.a.”.

 


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