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Campania, deliberazione n. 217 – Incarico ex articolo 110 del Tuel


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire un incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 ad un funzionario quale responsabile dell’area finanziaria, nelle more della definizione della procedura di reclutamento per la copertura di un posto di categoria “D3 “ dell’area finanziaria, costituita da due distinti servizi (servizio finanza e servizio tributi, ragioniere capo), per cessazione del servizio del titolare dal 1° aprile 2013.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 217/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno chiarito che non è possibile derogare all’articolo 9 comma 28 del d.l. 78/2010 relativamente all’assunzione a tempo determinato di una figura relativa al settore “gestione finanziaria e contabile e controllo” che non fa parte delle tipologie professionali per le quali il legislatore ha espressamente contemplato la deroga (funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale).

Tale interpretazione della Corte dei Conti Campania è in contrasto con quella sostenuta dalla sezione delle Autonomie con la deliberazione 12/2012, secondo la quale non rientrerebbero nel taglio del 50% della spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile del 2009 gli incarichi ex art.110, comma 1, del Tuel.

A seguito di tale interpretazione della sezione delle Autonomie, moltissime sezioni regionali di controllo hanno sostenuto l’esclusione degli incarichi ex art. 110, comma 1 dal vincolo disciplinato nell’articolo 9 comma 28 del d.l. 78/2010, tra cui anche la Corte dei Conti, sez. contr. Veneto nella deliberazione 581/2012 .


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