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La spesa per i contratti a termine dei dirigenti è fuori dal limite ex art. 9, comma 28 d.l. 78/2010


Gli oneri per le assunzioni dei contratti flessibili di dirigenti e responsabili ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 non devono essere computati nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010).

Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei conti del Veneto, nella deliberazione n. 581/2012, con la quale ha risposto a un comune che aveva chiesto indicazioni in merito a quali limiti dovevano essere rispettati in caso di assunzione con contratti a tempo determinato di dirigenti o responsabili di servizio.

In particolare, la questione concerneva l’interpretazione della disciplina prevista dal comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001 e la possibilità di individuare una deroga rispetto alla spesa ammissibile per questo tipo di incarichi oppure se dovessero essere comunque ricondotti alla disciplina generale della spesa per le assunzioni con contratti flessibili previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Tale disposizione infatti stabilisce che gli enti possono stipulare contratti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Il merito della questione atteneva le modalità applicative del novellato articolo 19 comma 6-quater del d.lgs. 165/2001, il quale ha individuato i contingenti massimi della dirigenza a contratto degli enti locali, di cui all’articolo 110, comma 1, del Tuel, introducendo anche vincoli assunzionali specifici per dette categorie di dipendenti.

In particolare, tale disposizione ha previsto che “il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1 – del Tuel – è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20% per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato”.

La legge 44/2012, di conversione del d.l. 16/2012, entrata in vigore il 29 aprile 2012, ha modificato tale disposizione, prevedendo, a favore degli enti locali, la possibilità di derogare a tali vincoli “in via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, (…) al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012”.

I magistrati contabili del Veneto hanno confermato l’interpretazione fornita dalla sez. Autonomie, secondo cui gli oneri per le assunzioni con contratti di lavoro flessibili ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 non devono essere computati nel tetto di spesa del 50% sostenuta nel 2009 per le stesse finalità (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 12/2012).

In particolare, secondo la sezione delle Autonomie, la disciplina contenuta nel citato articolo 19 comma 6-quater del d.lgs. 165/2001, ha natura di norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente.

Gli incarichi conferibili con contratto a tempo determinato, in applicazione delle percentuali individuate dalla stessa disposizione, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali, nei cui confronti, pertanto, non trovano applicazione i vincoli previsti per i contratti di lavoro flessibili stipulati per altre finalità previsti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, né i limiti disciplinati dall’articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato che possono essere effettuate nel limite del 40% della spesa per cessazioni avvenute dell’anno precedente.

Gli enti, che intendono conferire tali incarichi, devono rispettare i seguenti vincoli:

• patto di stabilità interno, se tenuti;

• riduzione della spesa “storica” del personale ex art. 1, comma 557, legge 296/2006 o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all’anno 2008, ex art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006;

• contenimento entro il 50% dell’incidenza della spesa del personale su quella di parte corrente, ex articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008.

I giudici contabili del Veneto hanno chiarito che per gli incarichi ex. art. 110, comma 1 Tuel trova immediata applicazione “l’autonoma” disciplina di cui all’articolo 19, comma 6-quater del d.lgs. 165/2001, restando pertanto tali contratti sottratti alla disciplina di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, che limita le assunzioni a tempo determinato entro il 50% della spesa sostenuta nel 2009.

 


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