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Avvalimento certificazione di qualità: contrasto in giurisprudenza


Non è ammesso il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, sez. I ter, con la sentenza n. 4130 del 24/04/2013, con la quale ha respinto il ricorso di una ditta avverso l’illegittimità della lex specialis nella parte in cui imponeva il divieto di ricorrere all’istituto dell’avvalimento e, conseguentemente, la necessità di possedere in proprio le certificazioni Iso 14001 e UNI EN ISO 9001:2008.

I giudici amministrativi, aderendo all’orientamento espresso dall’Avcp nella determinazione n. 1/2012, hanno chiarito che “…l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità. …”.

Secondo il Tar, infatti, la certificazione di qualità non è compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economica-finanziaria né tra quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell’operatore economico di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contrati, bensì risulta disciplinata dall’articolo 43 dello stesso.

Ciò in netto contrasto con l’orientamento enunciato dalla recente giurisprudenza che riconduce la certificazione di qualità tra i requisiti di carattere tecnico-organizzativo suscettibile, pertanto, di avvalimento (Consiglio di Stato, sentenza n. 5408/2012).

 


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