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Gare: Avvalimento della certificazione di qualità del sistema aziendale


La certificazione di qualità del sistema aziendale è riconducibile ai requisiti di capacità tecnica dell’imprenditore, e di conseguenza suscettibile di prestito da parte dell’ausiliaria.

Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 5408 del 23 ottobre 2012, con la quale ha aderito alla decisione del Tar che aveva dichiarato legittimo l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento anche per la certificazione di qualità.

Nel caso di specie, un Comune aveva indetto una gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale del centro storico, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 163/2006.

Avverso l’aggiudicazione aveva proposto ricorso davanti al Tar l’a.t.i. seconda classificata chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva nonché degli atti di gara, lamentando un uso asseritamente abnorme dell’istituto dell’avvalimento fino a ricomprendere requisiti soggettivi di qualità aziendale (certificazione ISO).

La questione, invero, della possibilità di avvalersi delle certificazioni di qualità, è tuttora dibattuta e controversa.

Sul punto si rileva la posizione dell’Avcp, che anche nella recente determinazione n. 1/2012 concernente “L’avvalimento nelle procedure di gara” ha confermato l’indirizzo secondo cui è preferibile l’interpretazione dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006 nel senso che lo stesso non consente l’avvalimento della certificazione della qualità, tranne nell’ipotesi in cui la stessa sia compresa nell’attestazione SOA.

Secondo l’Autorità, in particolare, la certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento.

Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.

Di tutt’altro avviso il Collegio nella sentenza in commento, che, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha affermato con chiarezza che deve ritenersi possibile la dimostrazione da parte del concorrente ad una procedura di evidenza pubblica del possesso della certificazione di qualità mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del d.lgs. 163/2006.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, l’istituto dell’avvalimento ha portata generale, in quanto è posto a presidio della libertà di concorrenza, in modo da rimuovere ogni ostacolo alla libera prestazione dei servizi in ambito comunitario.

Ne consegue che una interpretazione volta a restringere l’applicabilità dell’istituto al di fuori delle limitazioni espressamente previste nel d.lgs. 163/2006 è contraria sia al diritto interno sia alla normativa comunitaria, finendo per limitare il principio della massima partecipazione alle procedure di gara e di par condicio dei concorrenti.

Il Collegio ha affermato che la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un’impresa, assicurando che l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto.

In tale ottica, il Collegio con la sentenza in commento ha stabilito che, afferendo la certificazione di qualità alla capacità tecnica dell’imprenditore, essa è coerente all’istituto dell’avvalimento quale disciplinato dall’articolo 49 del d. lgs. 163/2006.

 


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