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Puglia, deliberazione n. 53 – Termini pagamento appalti lavori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di pagamento inerenti contratti di lavori pubblici.

L’ente, destinatario di finanziamenti in conto capitale da parte di U.E., Stato e Regione, ha premesso di trovarsi molto spesso in difficoltà per il forte ritardo in cui i trasferimenti vengono attuati, rispetto alla presentazione dei certificati di pagamento da parte delle ditte affidatarie dei lavori.

In particolare, l’ente ha chiesto se nei contratti stipulati con imprese relativi a lavori pubblici finanziati da altre PA, i pagamenti possano essere effettuati dopo l’accredito delle relative somme da parte degli Enti erogatori, mediante previsione espressa nei bandi di gara e nei relativi contratti d’appalto.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 53/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno chiarito che “l’ente appaltante, all’atto dell’affidamento dei lavori alla ditta, assume nei suoi riguardi l’obbligo contrattuale diretto, e la sussistenza di un rapporto di finanziamento con soggetti terzi rimane del tutto avulso, e di conseguenza ininfluente, dalla causa del contratto”.

Pertanto, “l’eventuale clausola che subordinasse la corresponsione del corrispettivo alla ditta appaltatrice al ricevimento del finanziamento, o ancora escludesse la maturazione di interessi a favore dell’appaltatore per effetto di ritardi da parte dell’ente finanziatore negli accrediti di rate di finanziamento, è da considerare nulla, perché in contrasto con la normativa attinente i lavori pubblici, di natura cogente e come tale non derogabile”.

In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità di avvalersi dei termini di pagamento dettati dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione, i magistrati contabili hanno confermato l’interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo economico nella circolare 1263 del 23 gennaio 2013 secondo cui l’ambito applicativo del d.lgs. 192/2012, relativo ai ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali, è esteso a tutti i settori dei contratti di diritto pubblico, compresi quelli di lavori.

 


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