Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di pagamento inerenti contratti di lavori pubblici.
L’ente, destinatario di finanziamenti in conto capitale da parte di U.E., Stato e Regione, ha premesso di trovarsi molto spesso in difficoltà per il forte ritardo in cui i trasferimenti vengono attuati, rispetto alla presentazione dei certificati di pagamento da parte delle ditte affidatarie dei lavori.
In particolare, l’ente ha chiesto se nei contratti stipulati con imprese relativi a lavori pubblici finanziati da altre PA, i pagamenti possano essere effettuati dopo l’accredito delle relative somme da parte degli Enti erogatori, mediante previsione espressa nei bandi di gara e nei relativi contratti d’appalto.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 53/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno chiarito che “l’ente appaltante, all’atto dell’affidamento dei lavori alla ditta, assume nei suoi riguardi l’obbligo contrattuale diretto, e la sussistenza di un rapporto di finanziamento con soggetti terzi rimane del tutto avulso, e di conseguenza ininfluente, dalla causa del contratto”.
Pertanto, “l’eventuale clausola che subordinasse la corresponsione del corrispettivo alla ditta appaltatrice al ricevimento del finanziamento, o ancora escludesse la maturazione di interessi a favore dell’appaltatore per effetto di ritardi da parte dell’ente finanziatore negli accrediti di rate di finanziamento, è da considerare nulla, perché in contrasto con la normativa attinente i lavori pubblici, di natura cogente e come tale non derogabile”.
In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità di avvalersi dei termini di pagamento dettati dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione, i magistrati contabili hanno confermato l’interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo economico nella circolare 1263 del 23 gennaio 2013 secondo cui l’ambito applicativo del d.lgs. 192/2012, relativo ai ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali, è esteso a tutti i settori dei contratti di diritto pubblico, compresi quelli di lavori.