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Gare: per l’avvalimento occorre un formale impegno


Il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico di “mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”, ma deve identificare in modo chiaro ed esauriente la volontà del soggetto ausiliario di impegnarsi, la natura dell’impegno e la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 443 del 21 marzo 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria che, ai fini della partecipazione alla gara, si era avvalsa dei requisiti di un’altra ditta.

Nel caso di specie, la ricorrente si era posizionata seconda nella graduatoria approvata da una p.a., che aveva aggiudicato l’appalto a una società che aveva presentato un contratto di avvalimento che prevedeva l’impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione i requisiti riguardanti il fatturato e l’esperienza in servizi analoghi, del know how aziendale e delle competenze di tipo gestionale e professionale.

I giudici amministrativi hanno ritenuto l’oggetto del contratto di avvalimento, presentato in sede di gara, indeterminato in quanto privo dell’indicazione specifica delle risorse e dei mezzi prestati.

I magistrati amministrativi hanno infatti chiarito che il solo impegno di mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie, pur formalmente conforme alla lettera dell’art. 49, comma 2, lett. d), del d.lgs. 163/2006, è inidoneo a documentare gli elementi di qualificazione forniti.

In tal caso, infatti, non è possibile per la stazione appaltante individuare le risorse messe a disposizione del concorrente e, quindi, verificare se le stesse siano effettivamente adeguate rispetto all’oggetto del contratto.

In tal senso, si era espresso di recente anche il Tar Lombardia, Milano, sez. III, con la sentenza n. 3290 del 29 dicembre 2012.

 


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