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Sul contenuto del contratto di avvalimento


Il contratto di avvalimento deve rispettare la disciplina civilistica in tema di contenuto del contratto, con particolare riferimento all’esistenza e alla determinatezza dell’oggetto.

Questo il principio ribadito dal Tar Lombardia, Milano, sez. III, con la sentenza n. 3290 del 29 dicembre 2012, con la quale ha accolto il ricorso incidentale presentato dall’aggiudicataria avverso la mancata esclusione della terza graduata, con riguardo al contenuto del tutto generico del contratto di avvalimento prodotto in sede di gara.

Nel caso di specie, il contratto di avvalimento prodotto dalla società nulla specificava in relazione ai requisiti, alle risorse e all’organizzazione specificamente messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, limitandosi a prevedere la disponibilità generica ed astratta di requisiti.

I giudici amministrativi hanno richiamato l’art. 88 del d.p.r. n. 207/2010, che in relazione agli appalti di opere richiede che il contratto riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in modo determinato e specifico.

Conseguentemente il Tar ha ritenuto insufficiente il contenuto del contratto di avvalimento prodotto in sede di gara, attesa l’assoluta genericità del rapporto obbligatorio tra ausiliaria e concorrente.

 


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