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Spese personale partecipate: la Corte dei conti della Toscana ha fornito alcuni chiarimenti


La Corte dei conti, sez. contr. della Toscana, ha fornito con la Delibera n. 208/2011/CONTR del 10 ottobre alcuni chiarimenti in merito a come deve essere effettuata dagli Enti locali la verifica dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente considerando anche le spese delle società partecipate.

I magistrati contabili hanno precisato che possono essere seguite modalità di calcolo diverse in base alla diversa natura delle partecipazioni.

In riferimento alle società strumentali (o comunque alle partecipate che vivano esclusivamente di risorse provenienti dall’ente locale), secondo la Corte dei conti della Toscana, dovrebbe “essere opportuno considerare soltanto una somma in relazione alla sola spesa di personale senza eseguire operazioni sul denominatore (spesa corrente), nel presupposto che la spesa corrente della società è erogata dall’ente stesso (quale sua spesa corrente) e pertanto non può essere computata due volte”.

Tale affermazione lascia quantomeno perplessi, considerato che il termine “spesa” nel bilancio delle società deve essere equiparato a quello di “costo” e non a quello di “entrata”.

Il corrispettivo pagato dall’Ente locale costituisce un’entrata per il bilancio della società, quindi, non è considerato nel computo dei costi.

In riferimento alle altre società (quelle di servizi pubblici), secondo la Corte dei conti, non si dovrebbe “prescindere dal valutare quanto l’ente eroga in virtù di un contratto di servizio o per altro titolo, e sommare alla spesa (corrente) dell’ente la sola spesa corrente societaria che supera tale importo, rimodulata in proporzione alla partecipazione detenuta dall’ente evitando di computare due volte la medesima spesa”, confermando il poco condivisibile chiarimento precedente.

In relazione alla spesa di personale, al contrario, per le società di servizi pubblici, “occorrerà sommare alla spesa dell’ente quella del personale della società”.

I magistrati hanno infine chiarito che nel caso in cui la società abbia più soci, ciascun ente dovrà considerare le spese della partecipata in funzione dei servizi eseguiti a beneficio dello stesso e del connesso impiego di risorse monetarie ed umane.

La Corte dei conti Toscana, data l’importanza e la delicatezza dell’argomento, ha ritenuto opportuno rimettere al Presidente delle Sezioni Riunite l’interpretazione dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, come modificato dall’art. 20, comma 9, del Dl. n. 98/11, convertito dalla Legge n. 111/11, nella parte in cui impone agli enti locali di calcolare anche le spese di personale derivanti da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo.

Approfondimento nella Newsletter n.3 di Ottobre

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