Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Spese partecipate: la Corte dei conti della Toscana ha fornito alcuni chiarimenti


Corte dei conti, sez. contr. Toscana, Deliberazione n. 208/11
di Chiara Zaccagnini

La Corte dei conti, sez. contr. della Toscana, con la Delibera n. 208/2011/CONTR del 10 ottobre 2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito a come deve essere effettuata dagli Enti locali la verifica dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente, considerando anche le spese delle società partecipate.

La Corte ha richiamato il novellato art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 il quale ha stabilito che “è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

Il Legislatore con tale previsione ha previsto che gli Enti debbano considerare le spese di tutte le in house e le società controllate che gestiscono servizi pubblici locali o servizi strumentali.

La Corte dei conti ha chiarito che la dizione “società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo” deve essere riferita a tutte le società di cui l’Ente locale detenga un controllo di diritto, ovvero abbia la maggioranza del capitale.

Il concetto di controllo analogo infatti non è strettamente correlato al quantum della partecipazione sociale, in quanto è attuato nei casi in cui:

a)   l’Ente locale ha, direttamente o indirettamente attraverso le entità controllate, il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’altra entità;

b)   l’Ente locale ha il potere, assegnato o esercitato all’interno della normativa di riferimento, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente dell’altra entità economica ed il controllo dell’altra entità è detenuto da tale consiglio o organo;

c)    l’Ente locale ha il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di gestione o dell’organo direttivo equivalente ed il controllo dell’altra entità è detenuto da quel consiglio o organo.

La Corte ha poi chiarito che le spese sostenute dalle società partecipate devono essere calcolate in quota parte proporzionalmente alla percentuale di partecipazione dell’Ente o, in alternativa, nel loro valore assoluto.

La Sezione ha affermato che per avere un quadro della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente e delle partecipate è necessaria, anche se non obbligatoria, la stesura di un bilancio consolidato.

I magistrati contabili hanno precisato che possono essere seguite modalità di calcolo diverse in base alla diversa natura delle partecipazioni.

In riferimento alle società strumentali (o comunque alle partecipate che vivano esclusivamente di risorse provenienti dall’ente locale), secondo la Corte dei conti della Toscana, sarebbe “opportuno considerare soltanto una somma in relazione alla sola spesa di personale senza eseguire operazioni sul denominatore (spesa corrente), nel presupposto che la spesa corrente della società è erogata dall’ente stesso (quale sua spesa corrente) e pertanto non può essere computata due volte”.

Tale affermazione lascia quantomeno perplessi, considerato che il termine “spesa” nel bilancio delle società deve essere equiparato a quello di “costo” e non a quello di “entrata”.

Il corrispettivo pagato dall’Ente locale costituisce un’entrata per il bilancio della società, quindi, non è considerato nel computo dei costi.

In riferimento alle altre società (di servizi pubblici), secondo la Corte dei conti, non si dovrebbe “prescindere dal valutare quanto l’ente eroga in virtù di un contratto di servizio o per altro titolo, e sommare alla spesa (corrente) dell’ente la sola spesa corrente societaria che supera tale importo, rimodulata in proporzione alla partecipazione detenuta dall’ente evitando di computare due volte la medesima spesa”, confermando il poco condivisibile chiarimento precedente.

In relazione alla spesa di personale, al contrario, per le società di servizi pubblici, “occorrerà sommare alla spesa dell’Ente quella del personale della società”.

I magistrati hanno infine chiarito che nel caso in cui la società abbia più soci, ciascun Ente dovrà considerare le spese della partecipata in funzione dei servizi eseguiti a beneficio dello stesso e del connesso impiego di risorse monetarie ed umane.

In senso contrario, si era espressa la Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la Deliberazione n. 479/11, offrendo un’interpretazione estensiva sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale e quelle correnti per gli Enti locali.

La Corte dei conti della Lombardia ha analizzato le tipologie di società coinvolte nel calcolo, circoscrivendo il perimetro del consolidamento.

Secondo i magistrati contabili sono soggette all’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 76 del Dl. n. 112/08 tutte le società controllate da Enti locali che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure che svolgano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere dall’affidamento diretto), oppure che svolgano attività strumentali (anch’esse a prescindere dall’affidamento diretto).

L’attività svolta dalla partecipata è imputata nel suo complesso all’Ente locale socio, anche in relazione ai centri di costo (e relativi servizi) “autonomi”, ai fini dell’applicazione dell’art. 76.

La Corte dei conti della Lombardia, inoltre, ha affermato che il principio del consolidamento delle spese di personale dell’Ente locale con gli organismi partecipati deve essere computato in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

La Corte ha infine affermato che l’attività di una società interamente partecipata, sia essa affidataria diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica o svolga servizi pubblici locali privi di tale rilevanza o attività strumentali, è imputata nel suo complesso all’Ente locale socio totalitario anche in relazione ai centri di costo (e relativi servizi) “autonomi”.

La Corte dei conti Toscana, data l’importanza e la delicatezza dell’argomento, e considerata l’interpretazione contraria fornita precedentemente dalla Sezione Lombardia, ha ritenuto opportuno rimettere al Presidente delle Sezioni Riunite l’interpretazione dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, come modificato dall’art. 20, comma 9, del Dl. n. 98/11, convertito dalla Legge n. 111/11, nella parte in cui impone agli Enti locali di calcolare anche le spese di personale derivanti da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni