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Fondo 2011: solo gli Incentivi per la progettazione sono fuori dal blocco delle retribuzioni


Solo gli incentivi alla progettazione e i compensi per gli avvocati non devono essere considerati per la quantificazione del fondo 2011 e del trattamento “ordinariamente spettante” ai dipendenti (art. 9, comma 1 e 2-bis Dl. n. 78/10).

Lo hanno chiarito le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la Delibera n. 51/2011/CONTR del 4 ottobre 2011, ponendo fine alle diverse interpretazioni fornite da alcune sezioni regionali di controllo.

Le Sezioni Riunite hanno precisato che le sponsorizzazioni e i compensi per il recupero dell’Ici, al contrario, rientrano nel limite dell’ammontare complessivo del trattamento accessorio perché “in teoria sono destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente”.

Il dibattito riguarda anche i compensi derivanti dalle violazioni al CdS (ex art. 208) e su tale questione si è espressa la Corte dei conti, sez. contr. della Toscana che, con la Delibera n. 209/2011/CONTR del 10 ottobre 2011, ha chiarito che la spesa per le forme di assistenza e previdenza integrativa rientrano nelle voci componenti la retribuzione e, di conseguenza, nelle limitazioni contenute nell’art. 9, comma 1, del Dl. n. 78/10.

Secondo i magistrati contabili della Toscana tali importi rientrano nel trattamento “ordinariamente spettante” al personale nel corso dell’anno (in tal senso si era già espressa anche Sezione regionale di controllo della Lombardia con la Delibera n. 139/2011/CONTR).

Approfondimento nella Newsletter n.3 di Ottobre

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