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Personale: permessi per il diritto allo studio estesi anche alla formazione universitaria a distanza


Funzione pubblica, Circolare n. 12/11
di Alessio Tavanti

La Funzione pubblica con la Circolare in commento ha fornito chiarimenti in materia di permessi e congedi per diritto allo studio dei pubblici dipendenti con particolare riguardo alla formazione universitaria a distanza.

Il Dipartimento con riferimento alla disciplina ricavabile dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva ha richiamato i diversi istituti, utilizzabili dai pubblici dipendenti, che prevedono una serie di agevolazioni per il diritto allo studio e che fissano i relativi limiti e condizioni alla loro fruizione in funzione delle esigenze amministrative, quali:

  • congedi per la formazione ex art. 5 della Legge n. 53/00 e Ccnl., utilizzabili dai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell’arco della vita lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non alla retribuzione;
  • 150 ore di permessi retribuiti all’anno riconosciuti secondo le previsioni dei Ccnl. per la partecipazione ai corsi anche universitari e postuniversitari che si svolgono durante l’orario di lavoro nel limite del 3% del personale in servizio;
  • agevolazioni relative all’orario di lavoro, con diritto del dipendente all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
  • 8 giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai Ccnl.. di comparto;
  • aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca (art. 2 della Legge n. 476/84 come modificato dalla Legge n. 240/10 e dall’art. 5 del Dlgs. n. 119/11).

La Funzione pubblica, in merito alla disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, ha chiarito che con riferimento al personale c.d. “di prestito”, la gestione di tale istituto spetta all’Amministrazione presso cui il personale è in comando, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all’inizio dell’anno e che la fruizione del permesso e l’esercizio dei diritti connessi produce effetti sull’organizzazione dell’attività di ufficio,.

In base alle clausole negoziali, inoltre, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio, come precisato dalla giurisprudenza di  legittimità (Cass., Sez. lavoro, Sent. n. 10344/08) e dell’Aran.

La Funzione pubblica è intervenuta sulla dibattuta questione relativa alla possibilità di fruizione dei permessi da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, precisando che i Ccnl. non contengono specifiche previsioni su tali corsi e, pertanto, la disciplina in essi contenuta deve intendersi di carattere generale.

In linea con l’orientamento assunto dall’Aran, le modalità di frequenza dei corsi universitari telematici, che non richiedono il rispetto di orari di frequenza prestabiliti e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università inducono ad escludere la possibilità di riconoscimento di tali permessi.

La loro fruizione, pertanto, resta subordinata alle condizioni fissate dalla contrattazione collettiva, ossia alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni che per quanto sopra specificato dovrà certificare l’avvenuto collegamento on-line durante l’orario di lavoro e il fatto che solo in tale orario il dipendente iscritto poteva seguire le lezioni.

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