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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 9 – Scuola e merito

Il comma 1 ha autorizzato il Miur a stipulare “Contratti di programma per la Ricerca  Strategica” con soggetti, sia pubblici che privati, anche costituitisi in forma associata. Questa disposizione è finalizzata a qualificare e rendere tempestiva l’individuazione e l’attuazione di iniziative e progetti strategici di ricerca che siano di rilevante interesse per la promozione degli investimenti nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e per concorrere all’attrazione di investimenti nel settore finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni, soprattutto nelle aree svantaggiate.

La norma dispone che siano individuate regole e procedure uniformi al fine di dare attuazione alla gestione congiunta degli interventi e per favorire il monitoraggio e la verifica  dei risultati.

Il comma 2 ha disposto che con Decreto del Ministro dell’istruzione si possano introdurre norme volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei Contratti di programma per la Ricerca Strategica.

Il comma 3 ha istituito la “Fondazione per il merito” per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del “Fondo per il merito”, istituito dall’art. 4 della Legge n. 240/10 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario – Riforma Gelmini), con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico ed universitario.

Il comma 4 ha indicato il Miur e il Mef, in qualità di membri fondatori della Fondazione per il merito, come i soggetti responsabili della vigilanza sulla Fondazione stessa.

Il comma 5 ha disposto che lo statuto della Fondazione venga approvato con Decreto del Miur.

La norma inoltre ha indicato l’oggetto dello statuto.

In particolare, ha demandato allo statuto la disciplina delle modalità di partecipazione alla Fondazione da parte di altri enti, da un lato e, dall’altro, l’istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo.

Secondo la norma tale comitato consultivo dovrà essere formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, e dei collegi istituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della Legge n. 240/10 (Riforma Gelmini).

Con lo stesso Decreto del Miur dovrà essere individuata la misura massima che potrà essere richiesta a titolo di contributo dagli studenti partecipanti alle prove.

Il comma 6 ha affidato alla Fondazione la gestione del Fondo per il merito istituito dalla Riforma Gelmini (art. 4 della Legge n. 240/10).

Inoltre ha assegnato all’organo deliberante della Fondazione per il merito il compito di definire:

  • i criteri e le modalità di restituzione di una quota dei buoni studio, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, che dovrà essere restituita al termine degli studi;
  • l’ammontare dei premi e dei buoni di studio e i criteri e le modalità attraverso i quali eventualmente disporne una differenziazione;
  • i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le distinte destinazioni;
  • la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi introdotti dall’articolo in commento;
  • le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti e del loro eventuale rimborso.

Il comma 6 bis ha disposto che la Fondazione dovrà trasmettere al Miur tutti gli atti entro 5 giorni dalla loro adozione, e che gli stessi atti si potranno ritenere automaticamente approvati qualora siano trascorsi trenta giorni senza che il Miur abbia formulato rilievi.

Il comma 7 ha disposto che la Fondazione dovrà conformarsi e recepire con proprie direttive tutti i decreti del Miur.

Il comma 8 ha demandato alla Fondazione il coordinamento della somministrazione delle prove nazionali standard con le quali saranno selezionati, tra gli iscritti al primo anno di laurea, gli studenti cui saranno assegnati i buoni e i premi studio.

Tali prove dovranno essere realizzate dal “Sistema nazionale di Valutazione”, secondo la sua articolazione descritta dall’art. 2, comma 4-undevicies del Dl. n. 225/10 (milleproroghe) che lo ha istituito.

Il comma 9 ha previsto che tanto i Ministeri fondatori, quanto lo Stato, potranno contribuire alla costituzione del patrimonio della Fondazione anche con ulteriori apporti successivi.

Lo stesso potrà essere fatto da altri soggetti pubblici e privati.

Secondo la stessa norma, la Fondazione avrà accesso alle risorse di programmi nazionali e di programmi cofinanziati da Fondi europei.

Infine, ha previsto la possibilità che le siano concessi beni immobili in comodato.

Il comma 10 ha di fatto autorizzato la Fondazione a concedere finanziamenti e a rilasciare garanzie a studenti iscritti ad un corso di laurea o di laurea magistrale che partecipano al Fondo per il merito.

Il comma 11 ha previsto la possibilità che i soggetti fondatori  di fondazioni di interesse nazionale possano disporre devoluzioni di risorse in favore della Fondazione.

Il comma 12 ha escluso l’imposizione di tributi su tutte le operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione di beni e risorse.

I commi 13 e 14 sono dedicati alle modalità di recupero delle somme non versate da parte dei soggetti beneficiari dei buoni di studio.

Il comma 15 ha disposto che ai fini di dare attuazione alle disposizioni in commento, per l’anno 2011 saranno destinati 9 milioni di euro a favore del Fondo per il merito e 1 milione di euro sarà destinato alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione.

Inoltre, la  norma dispone che, a decorrere dall’anno 2012, sarà autorizzata una spesa pari ad 1 milione di euro all’anno.

Il comma 16 ha soppresso le lettere c), d), i), l) e m) dell’art.4, comma 3, della Legge n. 240/10, che indicavano alcuni tra i criteri e le modalità di attuazione della “Riforma Gelmini”, i quali dovevano essere indicati con Decreto del Miur.

In particolare, secondo la disposizione in commento, il Miur non sarà più tenuto ad intervenire per indicare i criteri e le modalità di restituzione della quota, le caratteristiche dei buoni e dei premi, i criteri e le modalità di utilizzo e ripartizione del fondo, la predisposizione di iniziative di divulgazione e informazione e le modalità di monitoraggio della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti.

Il comma 17 ha disposto che con Decreto del Miur dovrà essere definito un Piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente e personale educativo ATA, per gli anni 2011—2013, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Questo piano dovrà essere verificato annualmente dal Miur ai fini di individuare eventuali rimodulazioni.

Il comma 18 ha inserito il comma 4 bis all’art. 10 del Dlgs. n. 368/01, “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”, che esclude l’applicazione della disciplina ivi prevista per i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ATA.

Queste disposizioni rispondono all’esigenza di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 19 ha modificato l’art. 4 del Dl. n. 255/01 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), recante “Accellerazione di procedure”, posticipando al 31 agosto di ciascun anno (anziché al 31 luglio) il completamento delle assunzioni a tempo indeterminato, dei provvedimenti di utilizzazione, delle assegnazioni provvisorie e delle nomine dei supplenti annuali.

Il comma 20 ha modificato l’art. 1, comma 4, del Dl. 97/04 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università) recante “Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”.

In particolare, ha disposto che dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato ogni tre anni e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.

Anche le graduatorie di istituto, per il conferimento delle supplenze, saranno aggiornate con cadenza triennale.

Il comma 21 ha novellato il primo periodo dell’art. 399, comma 3, del Dlgs. n. 297/94 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), recante “Accesso ai ruoli”, disponendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra Provincia una volta trascorsi cinque anni di effettivo servizio nella Provincia di titolarità.

Il comma 21 bis ha disposto la validità anche per l’anno scolastico 2011/2012 delle norme di cui all’art. 1, commi 2,3 e 4, Dl. n. 134/09 “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010” relative, tra gli altri, alle modalità di assegnazione delle supplenze del personale docente e ATA.

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