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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 10 – Servizi ai cittadini

Il comma 1 dell’art. 10 del Decreto in commento, al fine di incentivare l’uso degli strumenti elettronici nell’ottica di aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 7-vicies ter (“Rilascio documentazione in formato elettronico”) del Dl. n. 7/05 (“Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”).

Il nuovo comma 2-bis ha stabilito che l’emissione della carta d’identità elettronica, documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al Ministero dell’Interno spetta, inoltre, la fase dell’inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD.

Il comma 2 ha previsto che con Decreto del Ministro dell’Interno dovranno essere determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione relative al rilascio della carta d’identità, di cui al comma 2 bis, dell’art. 7-vicies ter, del Dl. n. 7/05.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell’art. 11, comma 15, del Dl. n. 78/10, fino alla definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d’identità elettronica.

Con Dpcm, su proposta del Ministro dell’Interno, è ordinata anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Con Decreto del Ministero dell’Interno, e limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute, dovranno essere definite le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato (comma 3).

Al fine di mettere in atto il progetto di emissione della carta d’identità elettronica il Ministro dell’economia e delle finanze, con atto di indirizzo strategico, ridefinirà i compiti e le funzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (art. 1 Legge n. 559/66), e della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria (art. 83, comma 15, Dl. n. 112/08).

Il comma 4, inoltre, ha stabilito che il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’art. 2383 (“Nomina e revoca degli amministratori”), comma 3, del codice civile.

Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle disposizioni di cui al comma 12, dell’art. 3 della Legge n. 244/07 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)].

Il comma 5 ha riformulato il comma 1 dell’art. 3 del Rd. n. 773/31 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), prevedendo che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone residenti nel Comune, una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno.

In sede di conversione è stato riformulato anche il comma 2, secondo il quale la carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d’identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.

Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

È stato infine aggiunto un altro comma all’art. 3, il quale prevede che per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Il comma 6 ha aggiunto un periodo al comma 1 dell’art. 16-bis (“Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese”) del Dl. n. 185/08 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”), stabilendo che nel caso in cui l’ufficio anagrafe trasmetta in ritardo le variazioni comunicate dai cittadini circa la propria residenza e altri eventi anagrafici e di stato civile all’Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponderà a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.

Il comma 11, modificato in sede di conversione, ha stabilito l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto), al fine di garantire l’osservanza dei principi contenuti nel Dlgs. n. 152/06 (“Norme in materia ambientale”), in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici.

L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo (comma 12).

La stessa opererà sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità (comma 13).

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