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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 5 – Costruzioni private

Il comma 8 del Decreto in commento ha aggiunto, all’art. 17 (“Validità dei piani particolareggiati”) della Legge n. 1150/42, il comma 8-bis, secondo il quale nel caso in cui, decorsi due anni dal termine per l’esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell’interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il Comune, limitatamente all’attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, potrà accogliere le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell’intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d’uso delle aree pubbliche o fondiarie, rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti.

I sub-comparti non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal Consiglio comunale senza l’applicazione delle procedure di cui agli artt. 15 (“Pubblicazioni dei piani particolareggiati – Opposizioni”) e 16 (“Approvazione dei piani particolareggiati”).

Secondo il comma 9 del Decreto sviluppo, le Regioni, al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, avrebbero dovuto approvare entro il 11 settembre 2011 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 106/11) specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione, prevedendo:

a)      il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b)      la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c)      l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d)     le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Tali interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria (comma 10).

Secondo la disciplina dettata dal comma 11, dopo l’11 settembre 2011 e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, a tali interventi dovrà essere applicato l’art. 14 del Dpr. n. 380/01 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso.

Resta salvo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. n. 42/04).

Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto precedentemente sino all’entrata in vigore della normativa regionale, sono vincolate alle seguenti disposizioni:

a)      ammissibilità del rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14 del Dpr. n. 380/01, anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b)      approvazione dei piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, dalla Giunta comunale.

Dal 10 novembre 2011 le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, saranno immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non avranno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali.

Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale sarà pari al 20% del volume dell’edificio, se destinato ad uso residenziale, o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso.

Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

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